Dottorato di ricerca

(Durata del corso  3 anni accademici)

FINALITA’ DEL DOTTORATO

Il dottorato di ricerca è un titolo accademico italiano post lauream, corrispondente al terzo livello dell’istruzione superiore, finalizzato a fornire una preparazione avanzata nell’ambito della ricerca scientifica del settore cui fa riferimento, ed ha come primo scopo quello di sviluppare nel dottorando di ricerca l’autonomia scientifica indispensabile per chi intende intraprendere un’attività professionale di ricerca, in ambito accademico e non.

I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti ed attivati, con decreto rettorale, dall’Ateneo previo accreditamento concesso dal MIUR, su parere obbligatorio dell’ANVUR, così come previsto dalla L. 240/2010 e da regolamento ministeriale N. 45/2013.

Secondo l’articolo 4 della legge 210 del 1998 i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Le università, con proprio regolamento, disciplinano l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio, nonché le convenzioni, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi.

I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi di università.  Le università possono attivare corsi di dottorato anche mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee.

Il dottorato di ricerca, oltre che finalizzato a fornire una preparazione avanzata nell’ambito della ricerca scientifica del settore cui fa riferimento, ha come primo scopo quello di sviluppare nel dottorando di ricerca l’autonomia scientifica indispensabile per chi intende intraprendere un’attività professionale di ricerca sia in ambito accademico che non.

Il bando di concorso per l’ammissione è emanato dal rettore dell’università. Il bando di concorso comunque indica:

  • Il numero complessivo dei laureati da ammettere al dottorato di ricerca;
  • Il numero e l’ammontare delle borse di studio;
  • I contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;
  • Il termine e le modalità per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
  • La modalità di svolgimento delle prove di ammissione.

 

REQUISITI D’ACCESSO

Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea di vecchio ordinamento oppure la nuova laurea specialistica ovvero magistrale o di analogo titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità ed essere cittadini dell’unione europea.  L’idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

L’ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica. Le Università disciplinano le prove di ammissione assicurando un’idonea valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l’espletamento e la pubblicità degli atti.

 

VANTAGGI DEL DOTTORATO

Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, fin dall’inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il congedo non è obbligatorio ma è a domanda del dipendente e deve essere riferita all’intera durata del dottorato.

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) all’articolo 52, comma 57 e la successiva nota ministeriale prevede che il dottorando dipendente pubblico ammesso ad un dottorato senza borsa di studio mantenga lo stipendio.

Molto importante a riguardo è la nota del MIUR n. 1623/ISTR del 28 Aprile 2009 con la quale il ministero ha dato parere favorevole in merito al diritto, per gli insegnati che vogliano seguire un dottorato di ricerca, ad optare per il mantenimento dello stipendio, non solo in caso di dottorato presso università italiane, ma anche in caso di dottorato presso università straniere.

Il dipendente che intende usufruire dell’aspettativa per dottorato di ricerca deve presentare al dirigente risorse umane una specifica domanda, contenente la data d’inizio, la durata prevista dell’aspettativa e l’indicazione del corso di dottorato cui è stato ammesso, allegando la relativa documentazione.

Sulla domanda relativa all’aspettativa per dottorato di ricerca dovrà essere apposto il nulla osta del dirigente/responsabile della struttura in merito alla compatibilità con le esigenze di servizio.

L’eventuale diniego, la proposta di rinvio a un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del predetto congedo dovranno essere motivati in relazione anche alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente.